news

Cerca per titolo:  


News
14/02/2012 ATTENZIONE A TUTTI I SOCI : PUBBLICHIAMO IL TESTO DELL' AIO/ANDI DI FERRARA

Egregi Colleghi, forse per colpa della crisi economico-finanziaria
che da tempo interessa anche il nostro Paese, recentemente stanno 
aumentando le proposte - più o meno oscene - di adesione ad accordi
convenzionali (Groupon, in primis) che cercano di attirare nella 
propria rete anche noi dentisti, con tanto allettanti ma altrettanto 
falsi miraggi di incremento dei pazienti e del fatturato. Proprio in
questi giorni molti di noi hanno ricevuto una proposta di convenzione 
rivolta ai possessori della Carte Banco Posta. La Società proponente 
si chiama Sanità Futuro. I nominativi degli studi odontoiatrici che 
dovessero aderire, saranno inseriti in un libretto diffuso ai 
possessori delle Carte Banco Posta i quali, se si dovessero rivolgere 
presso uno di questi studi, hanno diritto ad uno sconto del 5% che 
sarà successivamente accreditato sul loro conto corrente postale.La 
Società Sanità Futuro riceverà a sua volta il 2,42 % del transato. 
Come Associazioni provinciali non ci possiamo esimere dal mettere in 
guardia i colleghi da questo ulteriore tentativo di lucrare sul nostro 
lavoro,
anche se riteniamo che la totalità di noi non abbia bisogno 
delle nostre considerazioni per rendersi conto dell'assurdità di 
questa proposta. 1) POSSIBILITA' DI AUMENTARE I PAZIENTI: E' IRREALE. 
Nella lettera è scritto che le strutture sanitarie  convenzionate dal 
2010 al 2011 hanno avuto un aumento del 47% del fatturato e del 29% dei clienti. 

2)Sanità e Futuro alla fine di ogni mese, o al raggiungimento di un certo numero di transazioni, richiederà tramite fattura al Dentista convenzionato il 5% della somma corrispondente alle trasazioni eseguite a titolo di sconto minore spesa ??;Già riaccreditato sul conto del cliente con Banco Posta, e il 2%+iva per il fee dovuto a Sanità e Futuro, che il dentista salderà attraverso il rid bancario.

Oguno è libero di agire e pensare liberamente, noi dell'AIo Bologna non condividiamo questo tipo di convenzione di Sanità e Futuro, e ci associamo al pensiero dell'AIO/ANDI Ferrara.

AIO BOLOGNA

News
13/02/2012 DATE DEL PROGRAMMA CULTURALE AIO BOLOGNA

LE DATE SONO ACCESSIBILI ANCHE SENZA PW, IN QUANTO PUBBLICATE  IN AGENDA, CONSULTABILE MESE PER MESE.

VAI ALL'AGENDA QUI SOTTO !!!!!

News
06/02/2012 CONVENZIONI PER I SOCI AIO BOLOGNA

Sono state pubblicate le nuove e rinnovate convenzioni per l'anno 2012 per i soli soci iscritti  nella sezione documenti del sito.

Chi non ha la PW la può richiedere alla segreteria del sito.

Nel corso dell’anno potranno esserci delle nuove convenzioni che L' AIO Bologna potrebbe stipulare per i soci, questo sito, nel caso aggiornerà le nuove proposte.

 

L'Aio Bologna espone queste convenzioni senza alcun profitto o responsabilità di preferenza, o di professionalità.  Il socio aio è libero di scegliere qualsiasi tipo di proposta lui riceva, anche al di fuori delle convenzioni qui offerte.

AIO Bologna.

 

News
06/02/2012 LETTERA AI SOCI AIO BOLOGNA

NELLA SEZIONE DOCUMENTI ACCESSIBILE AI SOLI SOCI CON LA pW LETTERA DEL DR. M.MARINI SUL PROGRAMMA CULTURALE  DEL PRIMO SEMESTRE DEL 2012

News
06/02/2012 DECRETO SEMPLIFICAZIONI

ALL'INTERNO SU "DOCUMENTI" PER I SOLI SOCI IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI RIGUARDO AI DENTISTI. SE SEI ISCRITTO E NON HAI LA pW RICHIEDILA MANDANDO UNA EMAIL IN SEGRETERIA.

News
06/02/2012 DOCUMENTO CONGIUNTO PER LA MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE

AIO BOLOGNA

Regione Emilia-Romagna

www.aio.it

 

Bologna, 03 febbraio 2012

Prot. 01/R.E-R/2012

 

 

Oggetto:  analisi della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle sul profilo professionale          dell’odontotecnico.

 

 

Al Presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale dell’Emilia-Romagna dott. Matteo Richetti

 

Egregio Presidente,

siamo venuti a conoscenza della recente mozione presentata dal Movimento 5 Stelle relativa al profilo professionale dell’odontotecnico che, da diversi anni, è stato più volte oggetto di discussione sotto vari Governi e sempre rigettato.

 

   Come odontoiatri, ovviamente, siamo più che consapevoli dell’importanza del ruolo dell’odontotecnico per finalizzare una componente importante delle riabilitazioni terapeutiche che effettuiamo sui nostri pazienti. Ruolo che implica anche una adeguata conoscenza e relativo rispetto delle norme che regolamentano le rispettive attività: artigianale la loro, sanitaria la nostra.

 

   Questa puntualizzazione deriva dal fatto che sorprendono non poco certe affermazioni contenute nella mozione in oggetto. Infatti, quando si scrive che un manufatto protesico non costituisce una terapia, si dimostra di non aver ben letto o compreso i contenuti dell’art .1 del D.Lgs 46/97 prima e del D.Lgs. 37/2010 poi. Ma anche altre disattenzioni o errate interpretazioni dei citati Decreti, si evincono nel momento in cui si sostiene che l’utilizzatore del dispositivo medico è il paziente; nel D.lgs. 46/97 per ben 117 volte si evidenzia che l’utilizzatore è un medico debitamente qualificato o un altro operatore sanitario (a seconda del tipo di dispositivo). Nel caso delle protesi dentarie fabbricate dall’artigiano odontotecnico, è chiaro che queste vengono utilizzate dal dentista legalmente abilitato per finalizzare un piano di trattamento terapeutico-riabilitativo per il ripristino della funzione masticatoria del paziente che, pertanto, rappresenta colui al quale il dispositivo medico viene installato e non è, quindi, l’utilizzatore dello stesso (altri esempi dimostrativi possono essere le protesi d’anca o i pace-makers che gli specialisti del settore utilizzano per ripristinare la deambulazione e la funzionalità cardiaca).

 

   Inoltre, la Legge vigente impedisce all’odontotecnico una qualsiasi manovra nelle cavità orali dei cittadini e le varie prove necessarie per ottimizzare il manufatto protesico, possono essere effettuate, se richiedono manovre nelle bocche dei pazienti, solo dal dentista. Non crediamo rappresenti una novità il fatto che, quasi quotidianamente, la stampa riporti notizie sull’esercizio abusivo della professione odontoiatrica praticato proprio – e prevalentemente – da odontotecnici. Chiedere l’abolizione delle Leggi che regolamentano attualmente l’attività artigianale dell’odontotecnico, significherebbe, con molta probabilità, cercare una scappatoia per rendere più difficoltoso il riconoscimento di un’attività abusiva da parte delle Autorità preposte alla vigilanza, con incremento dei potenziali danni a carico degli ignari cittadini.

 

   Non si può autodefinire l’odontotecnico come uno che “pratica una professione tecnico sanitaria”, in quanto la sua figura è inquadrata come un esercente un’arte (artigiana!!!) ausiliaria della professione sanitaria. Quando con la Legge 42/99 sono state abolite le arti sanitarie ausiliarie (che erano già ben altra cosa) e sono state inquadrate nell’ambito delle professioni sanitarie (infermiere, ostetrica, ecc.), il Legislatore si è ben guardato dal comprendere, tra queste, sia gli ottici che gli odontotecnici, trattandosi di attività assai diverse e rimaste, pertanto, nell’ambito dell’artigianato e rimarcando, con ciò, la differenza già esistente tra le ex arti sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

 

   Se veramente agli odontotecnici sta a cuore un miglioramento del loro profilo, dal momento che si occupano di materiali, delle loro caratteristiche e delle temperature di fusione e cottura degli stessi, non si vede per quale motivo, per accrescere il loro bagaglio tecnico e culturale – che rappresenta un diritto innegabile - non chiedano di essere inseriti in un ambito fisico-chimico-ingegneristico, come avviene, ad esempio, in Germania.

 

   Inoltre, per concludere, si evidenzia che la Legge 43/2006 prevede l’istituzione di nuove figure sanitarie in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti dal Piano Sanitario Nazionale o nei Piani regionali se non si trova rispondenza in professioni già riconosciute.

 

   Nel ringraziarVi per la cortese attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

 

 

    Dott. Sebastiano Pantaleoni                                                         Dott. Cesare Brugiapaglia

    Segretario Sindacale A.I.O.                                                        Presidente Regionale A.I.O.

           Emilia-Romagna                                                                          Emilia-Romagna

 

News
11/01/2012 NUOVE MODIFICHE DEL COMPITO RSPP

Prot.n°: AIO/AIONAZ/SEN/001/2012/PDL/lcv
OGGETTO: modifiche al percorso formativo del datore di lavoro che intende svolgere il
compito di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ai sensi dell’Art. 34
comma 2-3 del D.Lgs. 81/08.
Nella seduta del 21-12-11 la Conferenza Stato Regioni ha emanato le nuove regole per
l’espletamento del percorso formativo e aggiornamento per il datore di lavoro che vuole
assumere l’incarico di RSPP nella propria azienda. Si è quindi giunti alla conclusione dell’iter
decisionale previsto dall’Art. 34 comma 2 del D.lgs. 81/08, già in questo articolo era prevista
che la formazione dovesse essere come minimo di 16 ore fino ad un massimo di 48 ore a
seconda della categoria di rischi dell’attività lavorativa.
In base alla classificazione ATECO (2002-2007) la macro categoria Sanità è stata inserita nelle
attività lavorative ad ALTO RISCHIO.
Questa collocazione porta alla logica conseguenza che i percorsi formativi fino ad ora svolti
non siano più sufficienti sia per i contenuti che per la durata degli stessi.
I contenuti saranno divisi in quattro moduli: Modulo normativo, Modulo gestionale (gestione
e organizzazione della sicurezza), Modulo tecnico (individuazione e valutazione dei rischi),
Modulo relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori). La durata del percorso
formativo sarà di 48 ore.
Nell’Accordo è previsto anche un aggiornamento periodico di 14 ore a cadenza quinquennale
(entro il 2017) per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui all’Art. 3 del DM 16-01-
97.
Per gli esonerati ai sensi dell’Art. 95 della 626 l’aggiornamento deve essere fatto entro 24
mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (entro il 2014) e dovranno partecipare
ad un corso della durata di 48 ore.
Per chi inizia una nuova attività e intende svolgere il compito di RSPP deve completare il
percorso formativo entro 90 giorni dall’inizio della propria attività.
Pierluigi Martini
L’AIO ha avviato un percorso per richiedere un aggiornamento della classificazione ATECO
al Ministero del Lavoro per portare la attività dello studio Odontoiatrico da ALTO a BASSO
rischio.
Riteniamo che in base alle segnalazioni di infortuni (quasi nulla) dei dipendenti degli studi
odontoiatrici negli ultimi 5 anni si debba rivedere la nostra posizione. Questo è un dato
oggettivo che in maniera incontrovertibile ci deve far scalare nella classifica di rischio,
anche perché la categoria degli odontoiatri si distingue per l’aggiornamento e i sistemi di
prevenzione degli infortuni con ingenti investimenti a totale carico dei professionisti datori
di lavoro.
Pierluigi Delogu

News
11/01/2012 LA RISPOSTA DELLA FNOMCeO

In Merito all'articolo della "Repubblica", viene pubblicata nel settore documenti riservato ai soci iscritti la risposta del Dr. G.Renzo al nostro Presidente Nazionale AIO Dr Pier Luigi Delogu.

News
10/01/2012 ALTRO FANGO SUI DENTISTI

Nella calza della Befana
Con l’inizio del Nuovo Anno i Dentisti Italiani hanno avuto una bella sorpresa. Il giorno
dell’epifania hanno ricevuto dalla Befana una calza piena di carbone! Infatti il 6 gennaio
è apparso su Repubblica alla sezione “Inchieste” un reportage sulla supposta crisi del
settore Odontoiatrico e sui rimedi apportati dai professionisti….
Nell’articolo si espone l’ipotesi che i professionisti cerchino di sopperire ai diminuiti
introiti con il ricorso a cure e procedure inutili , inducendo nell’opinione pubblica il
sospetto che ci sia in atto un tentativo di raggiro utilizzando cure improprie sui cittadini.
Senza entrare nello specifico di tutte le affermazioni, riportate nell’articolo, appare
evidente un operazione di sillogismo informativo che stride e mostra una
contraddizione evidente. Si parte con un affermazione per dare supporto a tutta
l’inchiesta, e cioè che il settore odontoiatrico è in crisi e che vi è una diminuzione del
lavoro del 10 % nel 2011. Ma se il settore è in crisi dovrebbero essere proprio le cure o
prestazioni non necessarie le prime a non venire più effettuate? Cade così tutto il
castello di ipotesi su cui si basa questo articolo. Ricordiamo che dall’odontoiatra ci si
rivolge in forma volontaria e che le cure non sono imposte ma vengono concordate con
il paziente previa accurata informazione dello stesso. Siccome il paziente paga le sue
cure è chiaro che in periodi di “magra” darà priorità a quelle cure assolutamente
necessarie per la sua salute.
Sulla necessità o meno di svolgere alcune terapie direi che il dibattito ad oggi è
assolutamente aperto e posso dare due spunti di riflessione: 1) Recentemente l’Europa
ha emesso una direttiva sull’uso degli sbiancamenti dentali mettendo in guardia su un
uso indiscriminato degli stessi e dando al solo Odontoiatria la decisione per l’indicazione
all’uso. 2) Le procedure terapeutiche che sono volte al miglioramento dell’estetica del
sorriso, è chiaro, che non riteniamo debbano essere svolte in regime di servizio
pubblico ed inserite nei LEA ma questo non vuol dire che siano scorrette, altrimenti
dovremmo bandire anche gran parte delle procedure di chirurgia plastica e di medicina
estetica. Ricordo che l’OMS ha posto fra i requisiti di salute dell’individuo anche
l’aspetto estetico.
Infine questo articolo mi offre l’occasione per approfondire un tema oggi sulla bocca di
tutti : le liberalizzazioni delle professioni. Con una liberalizzazione che apre
l’Odontoiatria alle società di capitali si ricercherà un unico obiettivo che sarà quello di
raggiungere e aumentare i profitti e perciò il rischio di spingere in modo promozionale
su terapie non validate o inutili si moltiplicherà con grave danno per la salute dei
cittadini. La nostra associazione ha messo al primo posto dei valori del propri associati
l’Etica della professione che è volta a dare al paziente il meglio per la propria salute nel
rispetto dell’individuo e della società. L’Odontoiatria è una professione già liberalizzata
nei fatti ma non ci arrendiamo ad una logica commerciale che porta ad uno svilimento
del rapporto unico che abbiamo con i nostri pazienti.
Presidente nazionale Associazione Italiana Odontoiatri
Pierluigi Delogu

News
14/12/2011 NUOVO LIMITE A 1.000 EURO PER LE OPERAZIONI IN CONTANTI LECITE

NOTA INFORMATIVA N. 24/2011
NUOVO LIMITE A 1.000 EURO PER LE OPERAZIONI IN CONTANTI LECITE
Nell’ambito degli strumenti che il Ministero dell’economia ritiene più efficaci
per il contrasto all’evasione, un posto di primo piano spetta alla limitazione ai pagamenti in contante, la cui difficile tracciabilità facilita la c.d. “economia sommersa”. Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 12, co. 1 (c.d. decreto “salva Italia”), ha
disposto l’ulteriore abbassamento della soglia di liceità delle transazioni in contanti, assegni non trasferibili e libretti di deposito al portatore, da 2.500 a 1.000
euro.
Pertanto, a decorrere dal 6 dicembre 2011 sono vietati:
a) il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Ad esempio, un imprenditore o un professionista non può incassare in contanti, in un’unica soluzione, una fattura di importo pari o superiore a 1.000 euro, né un socio può effettuare un finanziamento in
contanti alla società, un padre può prestare al figlio importi in contanti pari o superiori alla suddetta soglia o un contribuente pagare in contanti cartelle esattoriali
per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, in quanto non previsti dal
contratto o dalla prassi commerciale. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito
per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A in
quanto i suddetti intermediari finanziari sono tenuti a rilevare l’operazione, identificare i contraenti e comunicare i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia
delle entrate;
b) l’emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 1.000
euro senza l’indicazione del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità;
c) la detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
maggiore o uguale a 1.000 euro stante l’obbligo di ridurre sotto la suddetta soglia
o estinguere entro il 31.12.2011 i libretti esistenti al 6.12.2011.
La violazione dei divieti di cui alle lettere a) e b) è punita con una sanzione
pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di euro 3.000
(15.000 per trasferimenti superiori a 50.000 euro). Si rammenta che analoga
sanzione colpisce, indipendentemente dall’importo, l’emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità e l’emissione di assegni bancari o postali a favore del
traente girati a terzi anziché direttamente incassati presso banche o Poste Italiane spa. Tuttavia la violazione potrà essere oblazionata, per importi fino a 250.000
euro, con il pagamento di una somma pari al 2% (art. 16, legge 24 novembre 1991,
n. 689).
2
La violazione del divieto di cui alla lett. c) è punita con una sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo con un minimo di euro 3.000; se il saldo è superiore
a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.
Intermediari finanziari e professionisti (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai) tenuti ad osservare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio qualora, nell’ambito dei servizi prestati, abbiano notizia dell'infrazione dei
predetti divieti devono effettuare un'apposita comunicazione entro 30 giorni al
Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione dell’infrazione e l’
immediata comunicazione della stessa anche all’ Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale (art.12, co.11, D.L. 201/2011). In caso di
omessa comunicazione dell'infrazione il professionista è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto
ovvero del conto, senza possibilità di oblazionare.
La circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di
versamento di contante superiore ai limiti suindicati non concretizzano automaticamente una violazione e non comportano, pertanto, l’obbligo di effettuare la
comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra
soggetti diversi.
12 dicembre 2011
in collaborazione con
studio verna società professionale, Milano

Pagina 1 di 12
Pagina precedente 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... Pagina successiva

Realizzato da Kinetica
siti internet Bologna
ELABORAZIONE DATI
IN CORSO